(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 27 dicembre 1994) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 28 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 concernente "Disciplina del commercio", sono inseriti i seguenti articoli 28-bis, 28-ter, 28-quater e 28-quinquies: "Art. 28-bis. Vendite straordinarie e di liquidazione 1. Sono considerate vendite straordinarie e di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, poste in essere da chi e' titolare di autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino. 2. Chiunque intenda effettuare vendite straordinarie e di liquidazione deve ottenere la preventiva autorizzazione del comune. 3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.