(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                  Adige n. 50 del 27 dicembre 1994)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo l'art. 28 della legge provinciale 24 ottobre 1978,  n.  68
concernente  "Disciplina  del  commercio",  sono  inseriti i seguenti
articoli 28-bis, 28-ter, 28-quater e 28-quinquies:
 
                            "Art. 28-bis.
               Vendite straordinarie e di liquidazione
 
   1. Sono considerate vendite straordinarie e di liquidazione quelle
forme   di   vendita   al   pubblico   presentate   come    occasione
particolarmente  favorevole  e  comunque  differenziate dalle vendite
normalmente praticate in altri negozi, poste  in  essere  da  chi  e'
titolare di autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio
per  la  vendita  di  tutte  o di gran parte delle merci giacenti nel
negozio o nel rispettivo magazzino.
   2.  Chiunque  intenda  effettuare  vendite  straordinarie   e   di
liquidazione deve ottenere la preventiva autorizzazione del comune.
   3.  Chiunque  violi  le  disposizioni  di cui al presente articolo
soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
L. 2.000.000 a L. 20.000.000.